Le FAQ per sapere cosa si può fare
1) È consentito agli agenti immobiliari, ai mediatori merceologici ed ai mediatori creditizi lo svolgimento della propria attività?
Si, perché tali attività, anche se svolta in zona rossa, non rientrano tra quelle per le quali è prevista la sospensione o l’adozione di particolari restrizioni, nemmeno con riguardo al rispetto di determinati orari di apertura.
Si raccomanda l’osservanza di tutti i dispositivi di protezione e delle misure di salvaguardia descritte nel nostro Vademecum 2.5.2020 presente nell’Area riservata del sito Fimaa.
2) È possibile spostarsi per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in locazione?
Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’util·izzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.
Inevitabili difficoltà si presentano nel caso di abitazioni occupate dal conduttore owero di altre tipologie di immobili destinati, ad esempio, ad attività commerciali, attesa la regolamentazione degli accessi all’interno dei locali nei quali dette attività sono esercitate.
3) La visita di un immobile da acquistare o prendere in locazione, da parte del cliente, rientra tra i casi ammissibili per “motivi di necessità”?
Per quanto riguarda l’agente immobiliare la visita di un appartamento privato è da intendersi sempre consentita, mentre è necessario per il visitatore/cliente provare lo stato di necessità (non trattandosi né di motivi di lavoro né di salute). La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa ali’ Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del d.l. 19/2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della I. 689/1981.
4) Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Deve essere dimostrato che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, mediante autodichiarazione, sempre nelle aree rosse e solo quando awenga oltre il Comune di sede